Fino ad ora abbiamo analizzato gli aspetti connessi a coppie legate da un vincolo matrimoniale e della regolamentazione della fine della relazione in questa situazione in cui il distanziamento sociale ci impone di limitare al minimo gli spostamenti e, conseguentemente, la presenza in Tribunale. Cosa accade, però, alle coppie non sposate che decidono di interrompere la propria relazione? Ebbene, nulla nel caso non vi siano figli oppure questi siano maggiorenni. Non può dirsi lo stesso nel caso in cui sia necessario regolamentare la collocazione, il mantenimento ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore di figli ancora minorenni.

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il procedimento davanti al tribunale

Vi è innanzitutto da distinguere l’ipotesi in cui il vi sia un accordo tra le parti oppure le stesse si facciano portatrici di domande diverse e contrastanti tra loro. Nel primo caso, all’esito di un ricorso congiunto, viene fissata una udienza in cui le parti devono comparire al fine di confermare le volontà già espresse nel ricorso. Una precisazione va però svolta: è prassi di alcuni tribunali, in tali ipotesi, sorpassare la comparizione personale proprio in quanto il ricorso congiunto è, di per sé, indice di un accordo raggiunto che rende, quindi, superabile, la presenza all’udienza. Nel caso di ricorsi giudiziali (evidentemente) le posizioni non sono le medesime ed è necessario l’intervento del tribunale. Si passa da una prima udienza di comparizione delle parti ad altre successive che istruiscono la causa sino a definirla.

svolgimento delle udienze ai tempi del covid

L’attuale situazione emergenziale ha fortemente limitato le attività giurisdizionali e ne ha, in parte, modificato anche i contenuti. Da questo ultimo punto di vista, il d.l. … ha infatti consentito modalità di svolgimento delle udienze che differiscono da quelle “ordinarie” in cui la presenza fisica era necessaria. In tal modo, al fine di non veder compromessi – a causa delle attese – diritti costituzionalmente riconosciuti come quelli connessi ai procedimenti in oggetto, sono state previste due distinti modi di trattazione delle udienze. Vi è la trattazione c.d. cartolare che avviene mediante il deposito di note scritte dei difensori delle parti nelle quali vengono ribadite le reciproche richieste. Vi è poi lo svolgimento dell’udienza “da remoto” ovverosia mediante collegamento telematico tra ufficio del magistrato e studio del legale (con la parte presente) così che il tutto sia condotto con modalità telematiche al fine di limitare l’accesso al tribunale. Nulla vieta però, nei casi in cui la presenza fisica sia ritenuta necessaria, di richiedere che l’udienza venga affrontata con accesso alle aule di giustizia. Per ciò che concerne il contenuto e gli aspetti pratici relativi ad affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, se ne parlerà nel prossimo contributo.  Avv. Ilaria Fortina