Fino ad ora abbiamo esaminato le regole che disciplinano la “crisi” della famiglia; occorre ora soffermarsi su qualche aspetto pratico.

E’ indubbio infatti che, soprattutto in periodi emergenziali quale quello che abbiamo appena affrontato, quelle che sono le regole devono cedere il passo a soluzioni pratiche di buon senso che privilegino i diritti alla forma.

Pensiamo in particolare al rapporto genitori-separati e figli.

Veniamo dunque ad esaminare i principali aspetti pratici della materia.

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5 – ASPETTI PRATICI

genitori e diritto di visita

n questi ultimi mesi, un primo problema che si è posto per i genitori separati è stato quello di garantire il diritto di visita al figlio minore del genitore non collocatario.

Ed infatti, tutte le limitazioni che sono state poste dal DPCM 8 marzo in poi, hanno imposto la restrizione degli spostamenti in modo pressoché assoluto salvo alcune specifiche ipotesi, tra cui rientravano i motivi di lavoro, esigenze di salute ovvero altre situazioni di necessità e urgenza.

Ci si è chiesti dunque se l’esercizio del diritto di visita potesse rientrare tra le ragioni giustificatrici di uno spostamento consentito.

Ebbene, nel silenzio del Legislatore, non potendosi dare comunque una risposta certa sul punto, si è ritenuto di dover garantire il diritto di visita purché esercitato con le massime cautele, in quanto volto a tutelare un interesse preminente, quale quello del mantenimento delle relazioni familiari (che peraltro costituisce diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 29-30 Cost.).

e per quanto riguarda le ferie?

Allo stato attuale, i problemi legati all’esercizio del diritto di visita sono venuti meno con il conseguente affievolirsi delle restrizioni. Certo, il dubbio permane nel caso di genitori separati residenti in Regioni diverse: a breve, tuttavia, anche questo vincolo dovrebbe cessare di esistere e, con esso, ogni incertezza.

Certamente di maggiore attualità viceversa è la questione delle ferie. 

Infatti, spesso gli accordi di separazione / divorzio prevedono che i genitori debbano informarsi reciprocamente sulle settimane di competenza del figlio minore per le ferie estive entro un certo termine prefissato in sede di accordo.

Ciò presuppone la possibilità di una programmazione anticipata, necessaria affinché ciascun genitore possa trascorrere del tempo continuativo (spesso due settimane) con i propri figli anche presso località di vacanza.

E’ possibile prevedere due ordini di problematiche: la prima, riguarda proprio l’impossibilità, nel termine fissato nell’accordo o nel provvedimento del Giudice, di comunicare gli intendimenti per il periodo delle ferie (non potendo sapere quali spostamenti sarebbero stati ammissibili per il tempo delle ferie estive, era del pari impossibile programmare viaggi, vacanze ecc.); un altro ordine di problematica potrebbe essere legato al fatto che molti hanno in effetti esaurito le ferie annuali in ragione della situazione di emergenza ovvero si sono visti revocare il periodo di ferie richiesto per sopperire alla mancata operatività degli ultimi mesi.

Anche in questo caso, una risposta certa non c’è: dovrebbe sempre prevalere il buon senso.

Certo è che, l’eccezionalità della situazione a cui ci siamo trovati di fronte può e deve legittimare la deroga di elementi non essenziali dell’accordo – provvedimento di separazione / divorzio, quale ad esempio, il termine per la comunicazione del periodo di ferie da trascorrere con il minore.

Ancora una volta, al di là del dato testuale, che, per via della sua rigidità, non poteva affatto prevedere una situazione eccezionale come quella che ci siamo tutti trovati a fronteggiare, occorre pensare che il diritto del minore di coltivare le relazioni familiari con entrambi i genitori, ancorché separati, deve necessariamente prevalere.

contributo di mantenimento

Infine, va ricordato come l’attuale situazione di emergenza sanitaria, pur avendo avuto risvolti economici anche importanti sulla vita delle persone, non può legittimare una sospensione della corresponsione del mantenimento del/i figli. 

Una modifica in questo senso, potrebbe darsi solo sulla base di un provvedimento di un Giudice. 

Nulla vieta ai genitori, qualora in particolare, uno dei due si trovi in una situazione di difficoltà, di “soprassedere” temporaneamente al rispetto degli obblighi economici (precisiamo che l’accordo sarebbe comunque nullo, in quanto vertente su diritti indisponibili; l’accordo dei genitori consentirebbe, tuttavia, laddove l’interesse del minore sia comunque garantito, di gestire una situazione economica difficile).

Diversamente, anche nella situazione in cui il genitore obbligato nulla abbia percepito come retribuzione (in quanto, ad esempio, ancora in attesa di ricevere la cassa integrazione), il contributo andrà versato. Si pensi infatti che magari entrambi i genitori, e quindi anche quello collocatario del minore, possono trovarsi nella medesima situazione di difficoltà economica: non si vede dunque per quale motivo, tale difficoltà debba ricadere unicamente sul genitore collocatario, ossia sul genitore con cui il/i figlio/i trascorrono la maggior parte del loro tempo.