SEPARAZIONE

L'assegnazione della casa familiare

In sede di separazione e divorzio dei coniugi, il Giudice assume i provvedimenti riguardanti l’affidamento dei figli, le questioni economiche e quelli riguardanti la casa familiare.

Diversi sono gli scenari possibili.

La casa familiare può essere di proprietà di entrambi i coniugi ovvero di uno solo di essi ovvero può essere soltanto in affitto.

Qualora la coppia non abbia figli, la divisione dei beni segue le norme generali in materia di proprietà: se l’immobile è di proprietà di uno solo dei coniugi, rimarrà allo stesso; se di proprietà di entrambi, le parti potranno concordare la cessione della quota di uno in favore dell’altro ovvero provvedere alla vendita con la divisione del ricavato.

Nel caso di coppie con figli, in materia di separazione, dispone l’art. 337 sexies c.c.:Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643″.

La legge sul divorzio (Legge 01/12/1970, n. 898), all’art. 6 dispone “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile“.

Da tale norme si desume che, a prescindere dal diritto di proprietà, la casa verrà assegnata al genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e ciò a tutela del superiore interesse dei figli stessi.

Si può pertanto verificare l’ipotesi in cui il genitore non collocatario – proprietario o comproprietario dell’immobile adibito ad abitazione familiare – debba continuare a pagare il mutuo pur non potendo godere dell’immobile.

L’assegnazione viene meno con il venir meno della convivenza dei figli o con il raggiungimento da parte degli stessi dell’autosufficienza economica.

Secondo la Giurisprudenza, l’assegnazione della casa familiare non può sostituire o costituire integrazione del contributo di mantenimento da versarsi in favore dei figli.

Cass. civ., Ordinanza, 19/01/2022, n. 1642

“L’assegnazione dell’ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario o collocatario del figlio minore o maggiorenne, non ancora autosufficiente, è prevista dalla legge e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico. Detta assegnazione non può valere, pertanto, a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo, l’assegnazione, effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene, nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco”.

Avv. Valentina Cardani

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