Il diritto a godere di giorni di ferie durante il rapporto di lavoro, inteso quale diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore mirato a soddisfare le esigenze psico-fisiche dello stesso, è sancito, oltre che dalla Carta Costituzionale – nello specifico l’art. 36, comma 3, Cost. espressamente afferma: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” – anche da una Direttiva dell’Unione Europea, ossia la Direttiva 2003/88/CE la quale, all’art. 7, prescrive “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” ed, ancora, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che all’art. 31, par. 2, sancisce: “Ogni lavoratore ha diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
In alcune circostanze può però accadere che il lavoratore, una volta raggiunta l’età di pensionamento e, dunque, una volta cessato il rapporto di lavoro, si ritrovi ad aver maturato alcuni giorni di ferie dei quali non ha usufruito in costanza del rapporto di lavoro stesso e, per questo motivo, è possibile avanzare ricorso al fine di richiedere il pagamento di un’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tale domanda ha come elementi costitutivi, da un lato, il mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro e dall’altro, come anticipato, la cessazione del rapporto di lavoro stesso.
La questione presentata, tuttavia, non è di semplice ed immediata soluzione.

La natura dell'indennità sostitutiva

In primis è necessario individuare la natura dell’indennità sostitutiva. Oggigiorno sembra pacifico il riconoscimento della natura mista dell’indennità in questione, intendendosi, con ciò, che si riconosce alla stessa sia la natura risarcitoria che quella retributiva e con l’ulteriore precisazione che tra i due caratteri in esame, ai fini della verifica della prescrizione del diritto di cui trattasi, si reputa prevalente il carattere risarcitorio volto, dunque, a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo in costanza del rapporto di lavoro (al contrario, la natura retributiva riconosciuta all’indennità sostitutiva, assume rilievo nel momento in cui si rende necessario valutare l’incidenza sul TFR, come sostenuto anche dalla Corte di cassazione con pronuncia del 10.02.2020, n. 3021).

Il termine prescrizionale

Affermata la natura dell’indennità sostitutiva occorre esaminare un altro aspetto delicato, ovvero quello concernente il termine prescrizionale del diritto a richiedere l’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute sarebbe soggetta a prescrizione decennale; tuttavia, ciò che maggiormente divide la giurisprudenza è l’individuazione del dies a quo dal quale dovrebbe iniziare a decorrere la prescrizione del diritto in questione. In questo senso, rispetto alla tesi più datata sostenuta dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 174/1972) la quale afferma che la prescrizione decennale dovrebbe decorrere dal giorno in cui il lavoratore non avrebbe più potuto fruire delle ferie (e, dunque, già in costanza di rapporto di lavoro), si contrappone la tesi avanzata con una recente, oltre che condivisibile, pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 21.04.2020, n. 7976) secondo la quale il termine di prescrizione dovrebbe decorrere, al contrario di quanto precedentemente affermato, dalla data in cui il diritto alla indennità sostituiva è sorto e, conseguentemente, dalla cessazione del rapporto di lavoro, preso atto che solamente a partire da tale momento diviene possibile sostituire il diritto alle ferie con la relativa indennità.

L'onere della prova

Da ultimo, si reputa interessante evidenziare che, in tema di riconoscimento del diritto di indennità sostitutiva per ferie non godute, sussiste un onere probatorio nei confronti del datore di lavoro che intenda opporsi al riconoscimento di tale richiesta da parte del lavoratore: specificatamente, è compito del datore di lavoro curare che i propri dipendenti fruiscano delle ferie – ciò anche indipendentemente dalla volontà degli stessi e, in aggiunta, stabilendo anche un piano ferie per la fruizione obbligatoria – e dunque, stante l’onere esposto, egli sarà tenuto a dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, ritenendo, altresì, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con correlato mancato versamento di un’indennità sostitutiva per le ferie annuali non godute, si incorrerebbe in una violazione del sopra citato art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.