Sicuramente non può esservi sfuggita la diffusione sulle strade del monopattino elettrico, soprattutto anche a seguito della recente emergenza “coronavirus” che ha spinto sempre più italiani ad abbandonare i mezzi pubblici in favore di altri mezzi di trasporto sostenibili.

Il monopattino è dunque uno strumento di mobilità alternativa che consente di ridurre e sostituire l’uso dell’auto, nonché di muoversi più agevolmente nel traffico cittadino.

Per queste ragioni sono stati previsti anche incentivi e bonus per favorire l’acquisto dei mezzi di “micromobilità” (di questo ci occuperemo in un altro articolo).

E così, Il monopattino elettrico è diventato un mezzo di trasporto di grande attualità, così come i “colleghi” segway, hoverboard, monowheel.

Non può però esservi sfuggito nemmeno il tragico bollettino degli ultimi tempi che riporta, purtroppo, sempre un maggior numero di vittime della cd. microcircolazione.

Per questa ragione, ci è sembrato importante soffermarci sulle regole che disciplinano la circolazione dei monopattini elettrici.

Quali sono le regole attualmente in vigore per la circolazione dei monopattini elettrici?

La normativa in materia si rinviene oggi nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto milleproroghe” (legge 27 dicembre 2019, n. 160G.U. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento).

I monopattini elettrici vengono così equiparati ai velocipedi (art. n. 75 milleproroghe).

In precedenza, la normativa era contenuta nel cd. DM Micromobilità che risale al 4 giugno 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 162 del 12 luglio 2019.

La legge 8/2020 sottolinea che la comparazione con le biciclette è riservata solo ai “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e di velocità” definiti dal DM già citato dello scorso 4 giugno, mentre rimangono esclusi da tale comparazione segway, hoverboard e monowheel.

La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa.

I monopattini potranno essere usati solo da chi ha più di 14 anni e solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h (dove non è vietata la circolazione dei velocipedi) e sulle strade extraurbane, ma solo sulle piste ciclabili.

Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche:

  • avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
  • non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
  • essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  • riportare la marcatura «CE»;
  • avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

Secondo la norma, “Chiunque  circola  con  un  monopattino   a propulsione   prevalentemente   elettrica   in    violazione    delle disposizioni  del  presente   comma  è soggetto   alla   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400”. Nel caso il veicolo non  rispetti le prescrizioni tecniche e  costruttive definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti 4 giugno 2019, é prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100  a  euro  400.

Secondo l’art. 75 quater, poi, i conducenti dei monopattini dovranno indossare il casco se minorenni, procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due; dovranno avere libero uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio sempre con entrambi le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non si potranno trasportare altre persone, oggetti o animali e trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo; da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tutte le violazioni indicate in questo comma prevedono la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200.

Altra importante novità, riguarda l’attivazione di servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating.

L’art. 75 septies demanda ad apposita delibera di Giunta Comunale nella quale dovranno essere previsti: il numero di licenze attivabili; il numero massimo di dispositivi messi in circolazione; l’obbligo di copertura assicurative per l’effettuazione del servizio stesso; le modalità di sosta per i dispositivi; le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

Per tutti i veicoli atipici a motore per i quali non sono state determinate, con decreto ministeriale, le caratteristiche costruttive e funzionali, scatterà la medesima sanzione prevista per i monopattini a motore non equiparabili alle biciclette.

La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022,  disciplina la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione, e dei segway, hoverboard, monowheel e degli analoghi dispositivi elettrici di mobilità personale.

Si segnala, per completezza, anche la circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020.