licenziamento

Il D.l. 21 settembre 2021, n. 127

Domani scatterà l’obbligo, previsto dal D.L. 127/21, per tutti i lavoratori di possedere ed esibire il Green Pass: tutti i lavoratori dovranno quindi essere vaccinati oppure essersi sottoposti a tampone nelle 48 ore precedenti oppure ancora aver raggiunto l’immunità a seguito di pregressa infezione da Covid-19.

Vediamo le regole che si applicheranno.

In ambito pubblico

Secondo l’art. 1 del D.L. 127/21, sino termine di cessazione dello stato di emergenza (31/12/2021), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, il personale delle amministrazioni pubbliche dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Nel settore privato

L’art. 3 del D.L. 127/21 prende quindi in considerazione il settore privato, prevedendo un obbligo del tutto analogo a quello poc’anzi visto per il settore pubblico: 

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2“. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76“.

Controlli e sanzioni

Il dipendente pubblico / privato che violi tali obblighi, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’assenza ingiustificata non avrà conseguenze disciplinari ed anzi è garantita la conservazione del rapporto di lavoro.
Attenzione però: il dipendente assente che non sia in possesso di green pass, non percepirà alcuna retribuzione o altro emolumento per il periodo di assenza corrispondente!
Il controllo dei lavoratori spetta, sia nel pubblico che nel settore privato, ai datori di lavoro.
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,

Esenzioni

L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass sul posto di lavoro, non si applica   ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Avv. Valentina Cardani

Ci spostiamo in Corso Cavallotti n. 40 – Novara. 

Ci potrete inoltre trovare a Mantello (SO), Via Monbello n. 21.
Vi ricordiamo che si riceve sempre su appuntamento.

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Con la sentenza n. 4035 del 16/02/2021 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ha affermato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.

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Lo Studio Legale riapre anche per gli appuntamenti! Sappiamo che ormai vi siete abituati a mascherine e disinfettante… Ma vi vogliamo ricordare alcune semplici regole da rispettare in occasione dei nostri prossimi incontri.

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