Il blocco dei licenziamenti continua, ma solo per alcuni settori e ad alcune condizioni.

Con il D.Lg. 30/06/2021 n. 99, (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta) è stato prorogato fino al 31 ottobre 2021 il divieto di licenziamento ma solo per il settore della moda e del tessile allargato.

I datori di lavoro operanti nei settori citati, potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.
 
Per tutti i datori di lavoro che non rientrano nei settori segnalati, invece, a partire dal 1° luglio 2021, è prevista la possibilità di scegliere se procedere a licenziamento del personale in esubero ovvero accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale: in tale ultima ipotesi, ovviamente, varrà il divieto di licenziare.
 

Resta fermo, in tutti i casi, che “Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.

Pertanto, il datore di lavoro potrà comunque licenziare (per giustificato motivo oggettivo) nei seguenti casi:

  • definitiva cessazione dell’attività;
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

In ogni caso, il datore di lavoro rimane libero di licenziare per motivi disciplinari laddove ne ritenga sussistere i presupposti.