circolazione

Quale risarcimento spetta al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro? 

L'indennizzo Inail

In primo luogo, il lavoratore infortunato può avere diritto a ricevere un indennizzo da parte dell’INAIL. Ai sensi dell’art. 13 DLgs 38/2000, “(…)l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, (…) eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico” (…);

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso (…)”

L’INAIL pertanto:

  • non versa alcun importo per menomazioni di grado inferiore al 6%;
  • versa una somma a titolo di danno biologico per il caso di menomazione di grado compreso tra il 6% e il 16%;
  • versa una somma sotto forma di rendita a titolo di danno biologico e danno patrimoniale per il caso di menomazioni di grado superiore al 16%.

Il danno complementare e il danno differenziale

INAIL non indennizza invece:

  • il non patrimoniale (danno biologico temporaneo e permanente, danno morale ecc.) e il danno patrimoniale nel caso di menomazioni di grado inferiore al 6%;
  • il danno biologico temporaneo, il danno morale e il danno patrimoniale nel caso di menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 16%;
  • il danno biologico temporaneo e il danno morale in caso di menomazione di grado superiore al 16%.

Si parla in questo caso di danno complementare: il datore di lavoro dovrà quindi risarcire il danno subìto dal lavoratore e non indennizzato dall’INAIL.

Si parla invece di danno differenziale con riferimento alla differenza tra quanto indennizzato da INAIL (ad esempio, per danno biologico permanente) e quanto risultante secondo gli ordinari criteri di risarcimento del danno.

La responsabilità del datore di lavoro

L’art. 10 DPR 1124/1965 prevede che “L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. 
Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.  
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa (…).
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66e seguenti (…)”.
Il datore di lavoro è responsabile altresì ai sensi dell’art. 2087 c.c. secondo cui: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“. 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di approntare tutte le misure di sicurezza (richieste dalla legge ma anche quelle dettate dalla prudenza o comunque necessarie) idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente. 
In caso di infortunio, il datore di lavoro risponde a titolo di responsabilità contrattuale salvo che risulti provata una condotta “abnorme” del lavoratore riconducibile alla definizione di “rischio elettivo”.
 

Avv. Valentina Cardani

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