Il patrocinio a spese dello Stato (noto anche impropriamente come Gratuito Patrocinio) costituisce un beneficio riconosciuto dallo Stato a tutti quei soggetti (persone fisiche ma anche Enti e persone giuridiche) che non abbiano le risorse economiche per poter sostenere i costi di un giudizio.

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese nonrisultino manifestamente infondate.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). La stessa disciplina si applica anche nel processoamministrativo, contabile e tributario.

Importante evidenziare come l’attività coperta dal patrocinio a spese dello Stato è solo quella giudiziale o quella connessa all’esercizio dell’azione giudiziale. Non è invece coperta la mera consulenza e le procedure di negoziazione assistita.

Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).  Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o conaltri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi della famiglia.

Unitamente all’istanza, dovranno essere allegati:

– stato di famiglia e residenza (anche in autocertificazione);

– carta di identità e codice fiscale dell’istante e dei componenti del nucleo familiare;

– ultima dichiarazione dei redditi presentata o autocertificazione dei redditi prodotti nell’anno precedente rispetto alla domanda;

– ultima dichiarazione dei redditi presentata o autocertificazione dei redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare;

– atti che comprovano le ragioni per cui si intende procedere in giudizio (atto di matrimonio nel caso di separazione / divorzio).