La presente rubrica si propone per essere una guida a tutti i rapporti riguardanti il diritto di famiglia.
Unitamente alla Collega avv. Ilaria Fortina, abbiamo pensato di creare e proporvi un breve prontuario al fine di agevolarvi nelle questioni che riguardano i rapporti personali e familiari, anche e soprattutto in relazione al delicato periodo che stiamo attraversando a causa dell’emergenza Covid-19.

Per ogni altra domanda:

Avv. Valentina Cardani Via Prina, 23 28100 Novara Tel. 0321.1696366 E-mail: [email protected]

Avv. Ilaria Fortina Via Brusati, 2/B 28100 Novara  Tel. 0321.1583732 E mail: [email protected]

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Iniziamo!

1 – NEGOZIAZIONE ASSISTITA

 

di cosa si tratta?

Si tratta di una procedura introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, con la quale le parti si accordano per “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo (art. 2). Si può procedere in negoziazione assistita anche nell’ambito di pratiche di separazione e divorzio, come espressamente previsto dall’art. 6 D.L. 132/14.

a chi è rivolta

Possono procedere a separazione / divorzio in negoziazione assistita tutte le coppie sposate, sia le coppie senza figli sia tutte quelle coppie genitori di figli ancora minorenni oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti.

come funziona?

La procedura prevede che:

  1. le parti, assistite dai rispettivi avvocati, si accordino (stipulando una convenzione di negoziazione assistita) per la definizione delle condizioni di separazione o di divorzio;
  2. si procederà quindi alla stesura dell’accordo, che comprenderà sia pattuizioni relative allo stato (ad es., da sposato a separato), sia riguardanti l’affidamento della prole (diritti di visita e mantenimento);
  3. una volta raggiunto l’accordo, esso, completo delle sottoscrizioni delle parti e degli avvocati, deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Procura della Repubblica competente. Se non vi sono irregolarità, il Procuratore comunica agli avvocati il nullaosta / autorizzazione (nel caso di negoziazione con figli minori o maggiorenni non indipendenti);
  4. L’avvocato trasmette quindi, l’accordo entro l’ulteriore termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le opportune annotazioni.

N.B. Qualora il Procuratore ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, deve trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale fisserà udienza di comparizione delle parti al fine di trovare un accordo che soddisfi appieno l’interesse dei minori.