Sinistri stradali

L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni

L’art. 141 CDA prevedere che il trasportato, in caso di sinistro stradale è risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento dell’incidente, a prescindere dalla responsabilità nella cassazione del sinistro:

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150“.

La questione controversa e il contrasto giurisprudenziale

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il ricorrente – marito della vittima – agiva al fine di ottenere il risarcimento del danno quale erede della moglie trasportata sul suo stesso veicolo al momento del sinistro ai sensi dell’art. 141 CDA.  La vittima viaggiava infatti sul veicolo condotto dal marito quando quest’ultimo perdeva il controllo del mezzo uscendo di strada e andando a sbattere.

Si poneva in particolare la questione dell’applicabilità dell’art. 141 CdA in caso di sinistro nel quale non fossero coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.

Il trasportato gode infatti anche della tutela più in generale al danneggiato di un sinistro stradale riconosciuta dall’art. 144 CdA (secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione“).

La soluzione delle Sezioni Unite: la Sentenza n. 35318 del 30/11/2022

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul tema, enunciava i seguenti principi di diritto:

1 – “l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito“;

2 – “la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile“;

3 – “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile“.

Pertanto: in caso di coinvolgimento di più veicoli, il trasportato potrà agire sia sulla base della previsione di cui all’art. 141 CdA, sia sulla base dell’art. 144 CdA.

Nel caso, come quello preso in esame dalla Suprema Corte, in cui il sinistro abbia visto coinvolto un solo veicolo, allora il trasportato avrà azione soltanto sulla base dell’art. 144 CdA.

Avv. Valentina Cardani

Con la sentenza n. 4035 del 16/02/2021 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ha affermato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.

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