Il D.l. 21 settembre 2021, n. 127
Domani scatterà l’obbligo, previsto dal D.L. 127/21, per tutti i lavoratori di possedere ed esibire il Green Pass: tutti i lavoratori dovranno quindi essere vaccinati oppure essersi sottoposti a tampone nelle 48 ore precedenti oppure ancora aver raggiunto l’immunità a seguito di pregressa infezione da Covid-19.
Vediamo le regole che si applicheranno.
In ambito pubblico
Secondo l’art. 1 del D.L. 127/21, sino termine di cessazione dello stato di emergenza (31/12/2021), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, il personale delle amministrazioni pubbliche dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Nel settore privato
L’art. 3 del D.L. 127/21 prende quindi in considerazione il settore privato, prevedendo un obbligo del tutto analogo a quello poc’anzi visto per il settore pubblico:
“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2“. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76“.
Controlli e sanzioni
Esenzioni
L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass sul posto di lavoro, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.