GUIDA PRATICA AI RAPPORTI DI FAMIGLIA

Continuando nella trattazione, passiamo ora ad analizzare uno degli aspetti di maggiore interesse pratico relativo ai rapporti di famiglia.

Prima di procedere è però necessario specificare che l’art. 147 c.c., tra tutti, pone in capo ai genitori un dovere, un obbligo, di mantenere i figli. Il genitore collocatario (ovverosia quello con cui vive la prole) lo farà in via diretta, provvedendo all’acquisto dei generi di prima necessità, al pagamento delle bollette e così via. L’altro genitore dovrà esborsare una somma mensile al genitore collocatario che contribuisca, per l’appunto, al mantenimento dei figli.

Ogni qualvolta viene emesso un provvedimento del Tribunale al cui interno vi è la predisposizione del versamento di una somma di denaro in favore di coniuge o figli, in caso di inadempienza del soggetto onerato è possibile effettuare un recupero coattivo mediante il pignoramento.

Per Ogni Altra Domanda:

Avv. Valentina Cardani Via Prina, 23 28100 Novara Tel. 0321.1696366 E-mail: [email protected]

Avv. Ilaria Fortina Via Brusati, 2/B 28100 Novara  Tel. 0321.1583732 E -mail: [email protected] Contattaci 6 – RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO Iniziamo!

Mantenimento ordinario

Si tratta della somma periodica che il genitore non collocatario deve versare al genitore con cui vivono i figli al fine di contribuire nel loro mantenimento diretto (ad esempio, spesa, bollette, benzina per i vari trasporti necessari ma anche farmaci da banco e vestiario).

Tendenzialmente è versata mensilmente ed in via anticipata (all’inizio del mese) ed ha lo scopo di rifondere il genitore che la percepisce di quanto esborsato per le esigenze primarie dei figli.

Il quantum dovuto è inserito all’interno di un provvedimento del Tribunale (decreto, ordinanza o sentenza).

In caso di mancato versamento il genitore che ne ha diritto può agire esecutivamente notificando prima un atto di precetto e, decorsi dieci giorni senza che alcun pagamento intervenga, mediante un pignoramento (ad esempio conto corrente o banca).

Se la debenza è continua ed accertata ed il genitore onerato è lavoratore dipendente, è anche possibile richiedere al Tribunale un provvedimento che emetta un ordine di pagamento al datore di lavoro direttamente in capo al genitore avente diritto, pagamento che sarà di importo pari alla somma dovuta.

Somme dovute a titolo di mantenimento straotdinario

Oltre al mantenimento ordinario vi è anche la previsione delle somme dovute per il c.d. mantenimento straordinario che ricomprende tutte le spese sostenute nell’interesse dei figli non ricomprese nell’assegno periodico (come ad esempio iscrizione a scuola, sport, spese mediche, gite scolastiche, patenti di guida). Queste somme in genere sono suddivise tra i genitori nella misura del 50% e colui che le sostiene è legittimato a chiederne il rimborso entro determinati limiti.

In particolare la spesa straordinaria dovrà essere necessaria o preventivamente concordata tra i genitori e dovrà essere esibita una ricevuta atta ad attestare il pagamento.

Qualora, anche a fronte di ciò, il genitore onerato non adempia, sarà possibile agire in due distinti modi a seconda della natura della spesa straordinaria.

In taluni casi, quali alcuni tipi di spese mediche, sarà possibile agire direttamente in via esecutiva attraverso la notifica di un precetto dapprima e di un pignoramento poi.

Per altre voci di spesa, la maggior parte ad onor del vero, manca quella sorta di “giustificazione giuridica” che consenta di poter agire direttamente sulla base del titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice.

In altre parole, manca la base per poter agire ed è necessario crearsela. Utile all’uopo potrebbe essere un ricorso per decreto ingiuntivo che consente di richiedere al giudice un provvedimento che intimi al genitore inadempiente di pagare la sua quota di spese straordinarie non versate. Da qui – e salvo opposizione del debitore – il procedimento è il medesimo: precetto e, se l’inadempimento persiste, pignoramento.

E’ bene precisare, però, che ogni situazione è diversa dalle altre e che le previsioni inserite nei provvedimenti giurisdizionali possono essere molteplici.

È sempre meglio rivolgersi ad un legale per capire quale sia la strada migliore da intraprendere, avuto riguardo della fattispecie concreta.

Avv. Ilaria Fortina

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