Danni non patrimoniali

L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni

L’art. 141 CDA prevedere che il trasportato, in caso di sinistro stradale è risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento dell’incidente, a prescindere dalla responsabilità nella cassazione del sinistro:

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150“.

La questione controversa e il contrasto giurisprudenziale

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il ricorrente – marito della vittima – agiva al fine di ottenere il risarcimento del danno quale erede della moglie trasportata sul suo stesso veicolo al momento del sinistro ai sensi dell’art. 141 CDA.  La vittima viaggiava infatti sul veicolo condotto dal marito quando quest’ultimo perdeva il controllo del mezzo uscendo di strada e andando a sbattere.

Si poneva in particolare la questione dell’applicabilità dell’art. 141 CdA in caso di sinistro nel quale non fossero coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.

Il trasportato gode infatti anche della tutela più in generale al danneggiato di un sinistro stradale riconosciuta dall’art. 144 CdA (secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione“).

La soluzione delle Sezioni Unite: la Sentenza n. 35318 del 30/11/2022

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul tema, enunciava i seguenti principi di diritto:

1 – “l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito“;

2 – “la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile“;

3 – “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile“.

Pertanto: in caso di coinvolgimento di più veicoli, il trasportato potrà agire sia sulla base della previsione di cui all’art. 141 CdA, sia sulla base dell’art. 144 CdA.

Nel caso, come quello preso in esame dalla Suprema Corte, in cui il sinistro abbia visto coinvolto un solo veicolo, allora il trasportato avrà azione soltanto sulla base dell’art. 144 CdA.

Avv. Valentina Cardani

Il diritto a godere di giorni di ferie durante il rapporto di lavoro, inteso quale diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore mirato a soddisfare le esigenze psico-fisiche dello stesso, è sancito, oltre che dalla Carta Costituzionale – nello specifico l’art. 36, comma 3, Cost. espressamente afferma: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a […]

Continue Reading

Sicuramente non può esservi sfuggita la diffusione sulle strade del monopattino elettrico, soprattutto anche a seguito della recente emergenza “coronavirus” che ha spinto sempre più italiani ad abbandonare i mezzi pubblici in favore di altri mezzi di trasporto sostenibili. Il monopattino è dunque uno strumento di mobilità alternativa che consente di ridurre e sostituire l’uso dell’auto, […]

Continue Reading